007 negli atenei Ciò che non è stato detto sull’articolo 31 del ddl sicurezza

Si è detto e scritto molto dell’articolo 31 del disegno di legge sicurezza che prevede l’obbligo per università ed enti di ricerca di collaborare con i servizi segreti, inclusa la possibilità di derogare alle normative sulla riservatezza. Il testo è dalla scorsa settimana in discussione alle commissioni competenti in Senato dopo l’approvazione della Camera a gennaio. L’accusa al governo è quella di voler instaurare un clima da Grande Fratello. La replica: allarmismi ingiustificati, non viene intaccata l’autonomia degli atenei.Dal dibattito, però, non è emerso il fatto che l’articolo 31 non arriva comune un fulmine a ciel sereno. Infatti, costituisce un rafforzamento di quanto già sancito dell’articolo 13 della legge 124 del 2007 che ha riformato l’intelligence italiana. La norma, infatti, prevede che gli organismi del cosiddetto Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (composto dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e dalle due agenzie d’intelligence che esso coordina, ovvero Agenzia informazioni e sicurezza interna e Agenzia informazioni e sicurezza esterna) possano interagire con le entità destinatarie di risorse pubbliche e stipulare convenzioni con le università.
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